SEPARAZIONE CONIUGI E RISARCIMENTO DANNI
Prima della Riforma Cartabia (D.Lvo n. 149/2022), la giurisprudenza di legittimità e di merito ritenevano inammissibile la domanda di risarcimento dei danni endofamiliari (da violazione dei doveri coniugali) nel medesimo giudizio di separazione; ciò in ragione della diversità dei riti processuali cui le due tipologie di domande erano soggette.
In particolare, si evidenziava come il rito camerale previsto per l'appello nei giudizi di separazione (ex artt. 4, comma 15, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 74/1987, e art. 23 legge 74/1987) imprimeva una natura processuale camerale all'intero procedimento di separazione, sebbene il primo grado fosse sostanzialmente a cognizione ordinaria. Al contrario, il giudizio di risarcimento danni era caratterizzato da un rito a cognizione ordinaria in ambedue i gradi.
Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18870, in particolare, escludeva espressamente la proponibilità della domanda risarcitoria nel contesto del giudizio di separazione proprio in ragione della non cumulabilità di domande soggette a riti diversi. Sebbene astrattamente riconducibili alla previsione dell'art. 331 c.p.c. per la parziale connessione per il titolo (causa petendi), il successivo art. 40, terzo comma, c.p.c. consentiva il cumulo in un unico processo solo in presenza delle ipotesi di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., escludendo l'ipotesi del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c..
Nonostante un pregresso orientamento di merito difforme (cfr. App. Roma, 12 maggio 2010; Trib. Firenze, 13 giugno 2000), la giurisprudenza successiva aveva confermato l'inammissibilità (cfr. Trib. Velletri Sez. I Sent., 9 aprile 2020; Tribunale Pisa, 30 giugno 2020; Tribunale Ragusa, 15 novembre 2017; Trib. Roma Sez. I, 21 gennaio 2015; Trib. Milano Sez. IX, 28 aprile 2009¸ Trib. Reggio Emilia, 15 dicembre 2009).
Con l'introduzione del nuovo procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglie ad opera della Riforma Cartabia (D.Lvo n. 149/2022), applicabile ai procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023, è venuta meno la ragione processuale fondante l'inammissibilità, ossia la diversità del rito applicabile. Il nuovo rito unico è infatti a cognizione piena ordinaria e disciplinato dal libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile, con richiamo alle norme dei titoli I e III del Libro II per quanto non espressamente previsto.
Il Correttivo Cartabia, entrato in vigore l'11 novembre 2024, ha risolto definitivamente la questione, modificando l'art. 473-bis c.p.c., che ora ammette espressamente anche le "domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente".